Cambiano le modalità di rinnovo per il riconoscimento dell’Assegno di Inclusione (ADI). Dopo la sospensione del sistema di prenotazione dei colloqui con gli Assistenti Sociali, i nuovi appuntamenti saranno fissati d’ufficio per mezzo della piattaforma SIISL e ripartiti a seconda della scadenza della misura d’inclusione sociale. I beneficiari per i quali i 120 giorni scadono nel mese di maggio, potranno recarsi nelle sedi del Servizio Sociale territorialmente competente per effettuare il primo appuntamento, così da evitare la sospensione del beneficio. Esclusivamente gli utenti per i quali la scadenza è fissata entro il 27 maggio possono recarsi anche presso gli uffici di via Garibaldi 26, nei giorni 22, 23 e 24 maggio, mentre coloro la cui pratica scade nel mese di giugno 2024, potranno invece recarsi nelle sedi del Servizio Sociale territorialmente competente a partire dal 1° giugno 2024.
Le nuove modalità
Per quanto riguarda le scadenze successive al 30 giugno, l’appuntamento sarà fissato dall’ufficio, al fine di non ostacolare gli appuntamenti di imminente scadenza: «Un cambio di modalità doveroso e condiviso con il presidente della IV commissione consiliare, il Consigliere Salvo Imperiale, per rispondere a un momento di emergenza, garantendo così la fruizione di un servizio cruciale per tante persone – le parole dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, Rosi Pennino -. In tal senso tengo a ringraziare tutto il personale dei Servizi Sociali Territoriali per il grande lavoro che quotidianamente svolge nella gestione di un così delicato momento. Siamo al lavoro al fine di potenziare i servizi per limitare qualsiasi inefficienza».
Cos’è l’assegno di inclusione
L’assegno di inclusione è percepibile da nuclei familiari che abbiano un’ISEE pari o inferiore ai 9.360 euro e che annoverino fra i loro membri minori, disabili o persone ultrasessantenni. L’entità base del sussidio è pari a 500 euro al mese (630 per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone che abbiano raggiunto i sessantasette anni di età). Il nucleo familiare perde il sussidio qualora uno dei suoi membri abili al lavoro rifiuti un’offerta lavorativa “congrua”. Sono definite “congrue” tutte le offerte a tempo indeterminato, così come le offerte a tempo determinato che designano come luogo di lavoro una zona distante meno di 80 chilometri dall’abitazione del percettore
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