Via libera dall’Aula del Senato al provvedimento sul biotestamento. I sì sono stati 180, 71 i no e 6 astenuti. Il testo diventa legge. Grande applauso in Aula.
Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso, con il voto definitivo di oggi del Senato le norme sul biotestamento sono legge.
Ecco cosa prevede la legge:
IL CONSENSO INFORMATO – Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.
I MINORI – Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”.
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) – Ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.
PIANIFICAZIONE DELLE CURE – Nella relazione tra medico e paziente “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
“La valutazione non e’ positiva, non possiamo riconoscerci in questo testo”. Cosi’, all’ANSA, il direttore dell’Ufficio Cei per la Salute, don Massimo Angelelli, sulla legge sul biotestamento, che a suo dire “tutela i medici sollevandoli da ogni responsabilita’, tutela le strutture sanitarie pubbliche, tenta di ridurre la medicina difensiva spostando sul malato l’onere della responsabilita’ delle scelte, ma sembra poco efficace nella tutela dei sofferenti. Sono molte
le incertezze nella applicabilita’ di questa legge”.
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