Non è possibile sostenere in giudizio l’accusa di danno erariale. È questa la motivazione con cui la Procura della Corte dei conti ha disposto l’archiviazione dell’accusa di danno a carico del management. Figurava nell’elenco degli accusati l’ex dirigente generale Daniele De Almagro, difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino, Patrizia Stallone e Ambrogio Panzarella dello studio Lexia Avvocati. Con lui ottengono archiviazione gli altri indagati Claudio Conte, Enrico Spinuzza, Domenico Manna, Santi Alligro e Giovanni Foti. I magistrati sono arrivati a questa conclusione dopo aver esaminato le difese dei dirigenti dell’azienda trasporti di Messina, con decreto del sostituto procuratore generale Marco Cavallaro.
Le originarie contestazioni
Cinque erano le contestazioni mosse dalla Procura contabile, per un danno erariale originariamente contestato di complessivi 5,4 milioni di euro. Di cui 2,5 al solo De Almagro. Anzitutto la perdita del finanziamento per l’acquisto di nuovi autobus “euro 6” e la mancata richiesta di agevolazioni economiche per l’impiego di oli minerali. Contestazioni sono state mosse anche con riguardo ai ritardi nel pagamento di creditori e fornitori. Da qui sono derivati aggravi di spese per interessi legali, moratori e ulteriori oneri, con riguardo all’operatività di Atm in regime di anticipazione di tesoreria. Infine figuravano oneri affrontati per i ritardi nel pagamento di imposte e versamenti previdenziali. Nel caso della perdita del finanziamento per l’acquisto degli autobus “euro 6” la Procura ha fatto dei riscontri. Arrivando alla conclusione che rispetto ai 14 nuovi mezzi che il contributo riconosciuto avrebbe consentito di rinnovare, non è possibile individuare “una univoca e puntuale determinazione di un pregiudizio concreto ed attuale per l’erario”.
Manca l’elemento soggettivo
Sulla mancata richiesta delle agevolazioni economiche per l’impiego di oli minerali il pubblico ministero ha valutato la “non piena sussistenza dell’elemento soggettivo previsto dal sistema della responsabilità amministrativo-contabile”. Infine, anche rispetto allo stato di crisi finanziaria della partecipata del Comune di Messina il Pm ha ritenuto di non potere “invocare, in modo univoco e certo, la sussistenza dell’elemento soggettivo”. La mancata erogazione dei contributi comunale e regionali, i numerosi contenziosi, le incertezze operative tra cui i ritardi nella predisposizione del contratto di servizio hanno reso impossibile valutare la responsabilità degli amministratori.
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