In arrivo nuovi sgravi contributivi al 100% per agenzie di viaggio e tour operator. Dopo mesi di intenso lavoro è stato definitivamente approvato dalla Commissione UE il nuovo esonero, per le assunzioni effettuate nel settore delle agenzie di viaggi e tour operator.
Secondo Bruxelles la misura è, infatti, compatibile con le norme del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
L’INPS nel messaggio n. 2712/2022 del 6 luglio ha fornito le prime indicazioni sull’agevolazione a sostegno del lavoro stagionale.
A beneficiarne saranno i datori di lavoro del settore turistico (Codice ATECO della divisione 79), che potranno applicarlo a tutti i rapporti di lavoro subordinato, fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, per il periodo compreso tra aprile e agosto 2022.
Il beneficio sarà fruibile entro il 31 dicembre 2022 e sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
In ogni caso, l’esonero sarà soggetto a vincoli di bilancio. Non sarà, infatti, concesso nel caso in cui si superi il limite di entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022 o si superi anche in via prospettica.
Infine, per usufruire dell’agevolazione le aziende non dovranno aver superato i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863 final, e successive modificazioni.
L’Ente previdenziale ha fatto sapere di aver assegnato ai datori di lavoro, rientranti nelle predette categorie, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
In questo modo le aziende autorizzate potranno, poi, inoltrare le comunicazioni telematiche, utilizzando l’apposito modulo telematico di domanda “Esonero di cui al DL 4/2022 art. 4 comma 2-ter”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex «DiResCo»), che sarà disponibile già a partire dalle prossime settimane.
Grazie al modulo i datori di lavoro, beneficiari della misura, potranno fornire tutte le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.