La messa in sicurezza e la manutenzione dei marciapiedi della città, anche se presenti griglie di aereazione sotto alle quali si trovano magazzini privati, spetta al Comune e non ai proprietari delle attività commerciali. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale, a seguito di un ricorso presentato dallo studio legale Palmigiano e Associati, dopo una vicenda che ha coinvolto i proprietari di un immobile a Palermo, adibito ad autorimessa, che si sono visti intimare dall’amministrazione comunale l’esecuzione immediata di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede, per via della caduta accidentale di un passante nell’intercapedine sottostante la griglia di areazione, che era sprofondata.
In prossimità di uno dei due ingressi, a luglio del 2023, un passante è caduto nell’intercapedine sottostante una griglia di areazione, che era sprofondata. A seguito dell’incidente, il Comune di Palermo, aveva emanato una ordinanza, notificandola ai proprietari. Con questo provvedimento, veniva ordinato ai titolari dell’autorimessa “l’esecuzione immediata di tutte le opere di messa in sicurezza, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori sprofondamenti del tratto di marciapiede di proprietà privata, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza urbana” e la trasmissione di una “relazione tecnica asseverata dalla quale si evincano le opere realizzate, attestante l’eliminazione del pericolo”.Il provvedimento avvertiva, altresì, i proprietari dell’esigenza di “dare corso al transennamento e/o protezione delle parti di suolo pubblico oltre che di apporre idonea segnaletica verticale indicante il pericolo di crollo”.
L’ordinanza era motivata dalla necessità di eliminare una situazione di “alto rischio per l’incolumità delle persone che utilizzano a qualsiasi titolo le aree di proprietà privata” percorrendo il tratto di marciapiede interessato dallo sprofondamento delle griglie di areazione, “presenti nel tratto antistante l’immobile”.
Preso atto dell’accaduto e del provvedimento, i proprietari avevano quindi provveduto ad apporre la rete di protezione e la segnaletica di pericolo di crollo. Tuttavia, non convinti che la titolarità della messa in sicurezza spettasse a loro in quanto proprietari del piano scantinato sottostante la griglia di areazione ceduta, avevano presentato una nota di osservazioni contro l’ordinanza, in cui veniva richiesto l’annullamento in autotutela del provvedimento sul presupposto di un mancato obbligo di manutenzione e/o rimessione in pristino dell’area. La nota veniva integrata dalla produzione di una perizia a firma di un architetto, la quale attestava che l’intercapedine sottostante alla griglia di areazione ceduta dai locali dell’immobile di proprietà, non era accessibile. E che serviva unicamente per il ricambio dell’aria, l’isolamento e la protezione dall’umidità dell’intero edificio condominiale.
La nota di osservazioni e l’integrazione documentale, tuttavia, non è stata riscontrata, motivo per il quale i proprietarisi sono trovati costretti ad agire in giudizio, affidandosi allo studio legale Palmigiano e Associati. È stato così presentato un ricorso al Tar, con l’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina.
La tesi dello studio legale sosteneva che anche se le autorimesse debbano essere dotate di un sistema di areazione naturale,ciò non comporta alcun mutamento in ordine ai, differenti, obblighi di manutenzione dei marciapiedi di proprietà pubblica sui quali possono esservi grate o griglie di areazione, che costituiscono parte integrante del marciapiede. Il Comune di Palermo continuava a sostenere, invece, che si trattava di proprietà privata.
Il TarSicilia, seconda sezione, con presidente Federica Cabrini, ed estensore Fabrizio Giallombardo, ha accolto la tesi di Palmigiano e Associati, stabilendo che “gli obblighi manutentivi non possono essere ‘delegati’ ai privati a mezzo diordinanze contingibili e urgenti, specie laddove queste ultime siano state adottate -come avvenuto nel caso di specie – a seguito di un evento rovinoso che avrebbe benpotuto (e dovuto) essere prevenuto dall’amministrazione comunale con l’esercizio diun’adeguata manutenzione, a cui – si ripete – essa è tenuta per legge nelle strade di sua proprietà, ivi compresi i relativi marciapiedi (art. 14, d.lgs. n. 285/1992).E senza addivenire all’assurda conclusione per cui l’obbligo manutentivo dell’ente proprietario della strada – e del relativo marciapiede – venga meno in taluni tratti,per la casuale presenza di grate o griglie di areazione, configurandosi così ‘amacchia di leopardo’: diretta conseguenza di una simile affermazione sarebbe la creazione di imprevedibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, che gli obblighi manutentivi in questione mirano a scongiurare. A fini conformativi, si precisa infine che l’intervento di riparazione per cui è causa dovrà essere adeguatamente – e tempestivamente – posto in essere dalla resistenteamministrazione ex art. 14, d.lgs. n. 285/1992, onde prevenire ulteriori gravi episodi, come quello alla base dell’odierna controversia”.
“La sentenza è interessante – ha commentato l’avvocato Alessandro Palmigiano – perché il Tribunale ha chiarito una vicenda che spesso accade, quando si verificano delle situazioni di pericolo in aree in prossima di proprietà privata. L’amministrazione pubblica tende a far gravare sui cittadini l’obbligo di manutenzione, del quale, invece, per legge, quasi sempre, deve farsi carico direttamente”.