La SCIA non può essere annullata in qualsiasi momento. Accolto ricorso contro il Comune di Acicastello

A maggio 2023 una cittadina presentava presso il Comune di Acicastello la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA, per la realizzazione di alcuni lavori nell’immobile di proprietà (struttura precaria con annesso pergolato, livellamento del terreno e passo carrabile).

Solo a settembre 2024 il Comune di Acicastello, a seguito di sopralluogo, riteneva che il titolo richiesto non fosse idoneo per le opere da realizzare, sostenendo che sarebbe servito il permesso a costruire, e provvedeva all’annullamento in autotutela della SCIA.

Alla cittadina non restava che proporre ricorso avverso il provvedimento del Comune, rivolgendosi agli avv.ti Luigi Randazzo e Angelo Bruno dello Studio Gierrelex.

In particolare, gli avv.ti Randazzo e Bruno hanno sostenuto l’assentibilità a mezzo SCIA degli interventi realizzati e la regolarità procedurale dell’intervento, nonché il decorso del termine di 12 mesi per l’annullamento del titolo ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

Proprio quest’ultimo aspetto è stato ritenuto fondamentale dal TAR Catania che con sentenza depositata lo scorso 20 dicembre, ha accolto il ricorso e ordinato l’annullamento del provvedimento impugnato.

Secondo i Giudici di Catania la SCIA non può essere annullata in autotutela e il Comune avrebbe avuto 30 giorni di tempo per la verifica dei “requisiti e presupposti” della SCIA (tra i quali rientra anche l’idoneità del titolo rispetto alla disciplina urbanistica di riferimento), decorsi i quali la SCIA si è consolidata.

Secondo gli avv.ti Randazzo e Bruno, l’annullamento in autotutela è, inoltre, avvenuto ben oltre il termine ragionevole previsto, ovvero 12 mesi, determinando, in questo modo, una lesione del legittimo affidamento dell’istante sulla correttezza e regolarità della procedura adottata.

Né può valere, come sostenuto dall’Ente, che la pratica non era stata verificata in quanto non sorteggiata ai fini del controllo delle pratiche edilizie, posto che la disposizione che prevede le modalità di effettuazione dei controlli a campione sull’attività edilizia (art. 24, comma 7°, del D.P.R. 380/2001) non può violare i menzionati inderogabili principi che regolano i poteri inibitori e di controllo sulla SCIA .

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