Con sentenza n. 3318 dello scorso 8/10/2024, che allego, il TAR Catania ha rigettato il ricorso promosso da un dipendente della Città metropolitana di Catania avente ad oggetto la sua esclusione dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo indetta dal medesimo ente.
Il ricorrente era stato escluso poiché, nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio, non aveva dimostrato il possesso dei requisiti per l’accesso alla posizione dirigenziale, ovvero aver maturato, nella categoria richiesta, 5 anni di servizio nei ruoli di una Pubblica Amministrazione, così come definita dall’art. 1, comma 2 , del d.lgs. n. 165/2001.
In particolare, a sostegno del proprio ricorso, il ricorrente contestava l’attivazione delle verifiche da parte dell’ente in una fase successiva alla pubblicazione degli ammessi e alcuni vizi procedurali concernenti il soccorso istruttorio, richiedendo, per effetto, risarcimento del danno da perdita di chance e lesione dell’affidamento.
Il TAR Catania, in totale accoglimento delle eccezioni opposte dalla Città metropolitana di Catania, assistita dall’avv. Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, ha dichiarato che il mero svolgimento di incarichi professionali, in assenza di specifici chiarimenti in ordine alla natura e alla tipologia degli stessi, non è sufficiente ad integrare il requisito previsto dal bando per l’accesso alla posizione dirigenziale, presumendosi la lora natura temporanea.
E’ stato, inoltre, dimostrato che l’Ente ha assolto ogni onere di comunicazione e motivazione connesso all’esclusione del candidato.
Secondo la difesa dell’Ente, la richiesta di chiarimenti inviata nell’ambito delle attività di verifica si inquadra proprio nella direzione di salvaguardare i principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell’operato della P.A., non escludendosi la possibilità per quest’ultima di avviare delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dei candidati in qualsia momento
Peraltro, come sostenuto dall’avv. Luigi Randazzo, posto che l’esclusione del ricorrente è avvenuta in una fase antecedente alle prove selettive, non è possibile invocare la lesione di una benchè minima aspettativa, tantopiù non risultando presente in nessuna graduatoria.
In ogni caso, sempre secondo la difesa dell’Ente, non si può configurare in capo al candidato escluso un affidamento a “conservare” una situazione (mancanza di requisiti di partecipazione) che comunque è contra legem e come tale deve considerarsi sempre rimuovibile. (vd. Consiglio di Stato sentenza n. 261 23 gennaio 2017; TAR LAZIO, sentenza n. 8198/2013)
Il TAR Catania ha, quindi, rigettato il ricorso.