Alcuni aspetti del bando non erano chiari ed avrebbero generato non poca confusione – dicono Marcello Susinno Consigliere Comunale ed Antonio Nicolao vice presidente di Circoscrizione. Infatti nel primo bando veniva richiesta, a differenza dei bandi precedenti, la copia conforme del contratto di locazione, un problema non di poco conto poiché i cui costi notarili per ottenerla potevano anche superare le cento euro; un impatto non di poco conto per chi vive in una condizione di indigenza. Inoltre sempre nel primo bando veniva richiesto la firma di un allegato, di fatto inesistente. Così la Regione, dopo i nostri rilievi opportunamente ha deciso di ripubblicare il bando con le opportune modifiche ed stabilendo conseguentemente una nuova scadenza dando giorni 30 dal 28 febbraio.

Un’occasione importante che non può sfuggire per le famiglie palermitane in difficoltà che non riescono a pagare l’affitto, – continuano Susinno e Nicolao ed è per questo che avevamo sollevato formalmente il caso. Un  bando per ottenere  la concessione di contributi integrativi per chi vive in affitto per l’anno 2018. Si tratta delle risorse nazionali che fanno parte del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione” destinate alla Regione Sicilia. Una delle varie forme di contributo affitto che lo Stato eroga per chi possiede determinati requisiti.

REQUISITI

A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l’ottenimento del sostegno in argomento: – avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo); – essere titolari, per l’anno di riferimento 2018, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato; – presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati: Fascia “A” 1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, che, per l’anno 2018, assomma ad €13.192,92 (Circolare INPS n. 44 del 22/03/2019), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti essere non inferiore al 14%. Si rappresenta che il riferimento alle pensioni INPS è puramente indicativo del reddito e non significa che la graduatoria di “Fascia A” sia riservata ai soli pensionati INPS, ma include chiunque abbia un reddito inferiore a tale limite; Fascia “B”

2. Reddito annuo complessivo 2018 del nucleo familiare, non superiore a quello determinato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana di cui al D.D.S. n. 2212 del 07/08/2018, pari ad € 15.151,45, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% . 3. Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 (prodotti nell’anno 2018) e l’ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2018, va rilevato dal contratto di locazione; 4. Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato. I contratti di locazione non possono essere stati stipulati tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale) e ciò a pena di esclusione dal beneficio.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO –

Il contributo teorico calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii; – Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto; – L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano  ISE “zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito di fascia “A”; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di €3.098,74. Parimenti, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del canone sul reddito di fascia “B”; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall’art. 2 del D.M. 7 giugno 1999. E’ fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere, eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia “A” non dovrà superare il limite massimo di € 16.491,15, mentre quello di fascia “B” non potrà superare il limite massimo di € 18.939,31. Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è diminuito, per ogni figlio a carico, di € 516,45; dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o assimilato, il reddito andrà ulteriormente abbattuto del 40%, come previsto dall’art. 21 della legge n.457/78. Decorsi i termini dall’acquisizione delle istanze da parte dei Comuni, questa Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili, fissando la percentuale dell’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui all’art.1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in corso per cessata locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.

 


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