SCIACCA. Annullata un’intimazione esattoriale di circa 160 mila euro contenente cartelle “pazze” già annullate con precedente sentenza, emessa a carico di una nota società operante nel settore immobiliare.
Tutto ha inizio nel dicembre del 2022, quando alla società immobiliare veniva notificata dall’Agente della riscossione una intimazione di circa 160 mila euro, riferita a cartelle esattoriali che però risultavano già annullate in precedenza, con sentenza definitiva.
Per tale ragione la società si rivolgeva allo studio del dott. Giuseppe Edoardo Toto, commercialista, il quale proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento finalizzato all’annullamento dell’intimazione illegittimamente emessa.
Il giudice tributario di Agrigento, accogliendo per intero le tesi sostenute dal difensore della società, ha stabilito che Agenzia delle entrate – Riscossione, nella qualità di ente riscossione, aveva erroneamente preteso il pagamento di cartelle esattoriali palesemente nulle, in quanto invalidamente notificate.
La sentenza, depositata il 28 febbraio 2024, è interessante perché ribadisce il principio del “ne bis in idem” che sancisce il divieto di nuovo giudizio per un atto già annullato in via definitiva per lo stesso motivo.
La Corte di giustizia tributaria agrigentina, richiamando lo Statuto dei diritti del contribuente secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio di collaborazione e buona fede, ha dichiarato la nullità dell’intimazione esattoriale condannando il concessionario della riscossione alle spese di giudizio.
Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA