Giornata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Roma, ma il volo ha oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri, domenica 12 novembre, con il volo Catania Roma, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Aeroitalia .
I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 19:05 e atterrato solamente alle 23:07.
Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città romana, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Aeroitalia Catania Roma è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.
La compagnia aerea irlandese Ryanair è stata condannata a risarcire un cliente che non è stato avvertito in tempo della cancellazione del volo. Il passeggero sul volo Palermo Milano Malpensa del 12 settembre del 2022 è stato assistito dall’associazione RimborsamiTu. Secondo la compagnia la cancellazione era stata determinata dallo sciopero dei trasporti aerei, dunque “una circostanza straordinaria idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia aerea”. La corte di giustizia europea, ha affermato che lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi sempre e comunque una circostanza eccezionale, in quanto non sempre è imprevedibile.
Il giudice di pace di Palermo ha condannato Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista per le tratte fino a 1500 chilometri con 250 più le spese legali. La compagnia deve rimborsare anche i costi sostenuti. Così il giudice ha stabilito che al passeggero deve essere versata la somma di 606 euro.
In pratica, il passeggero ha chiesto di poter ottenere la compensazione pecuniaria, prevista dal Reg. EU 261/2004, perché Ryanair non ha preventivamente comunicato la cancellazione del volo FR1016 da Palermo a Milano Malpensa, previsto per il 12 settembre 2022, oltre gli interessi maturati e spese di giudizio.
Ryanair, invece, sosteneva che la cancellazione in oggetto era stata determinata dallo sciopero dei trasporti aerei, dunque “una circostanza straordinaria idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia aerea, con l’effetto di escludere il diritto degli attori alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento 261/2004 e ad ogni altra forma di ristoro, rigettando integralmente la domanda proposta nei confronti di Ryanair in quanto infondata”. Queste ultime le precisazioni conclusionali della compagnia aerea irlandese.
Sono considerati eccezionali gli eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale servizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. In particolare, occorre distinguere tra quelle interne alla compagnia, afferenti il normale esercizio dell’attività, ed esterne, cioè quelle che sfuggono al controllo del vettore, in quanto hanno origine in un fatto naturale o di un terzo.
Generalmente, dunque, lo sciopero indetto dal personale di un aeroporto, deve considerarsi una circostanza eccezionale, che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato. Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 6/10/2021, ha affermato che lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi sempre e comunque una circostanza eccezionale, in quanto non sempre è imprevedibile.