La chiusura delle scuole dell’infanzia e primaria non è una misura anti covid19 legittima se adottata dal sindaco senza l’opportuno raccordo con le altre autorità sanitarie. Quantomeno sono validi di motivi di sospensiva pe rilg rave danno che essa può apportare ai ragazzi. Il TAR di Catania sospede l’efficacia dell’ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta dal Sindaco di Paternò, al fine di contenere i contagi da Covid19, e lo fa dando ragione alal circolare della Regione che chiede raccordo. una indicazione che di fatto diventa irrinunciabile.
Una indicazione precisa , quella che viene dal tar, sia pure in sede di ordinanza cautelare e non certo di sentenza nel merito così l’assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla ribadisce la validità della circolare interassessoriale, firmata congiuntamente con l’assessore regionale alla Sanità, secondo la quale, nel rispetto del DPCM vigente, i Sindaci sono chiamati a subordinare eventuali provvedimenti di chiusura al preventivo parere tecnico-sanitario del competente Dipartimento di prevenzione dell’ASP.
“Ove dovesse mancare, da parte dell’ASP competente, l’accertamento del dato epidemiologico che motiva l’interruzione delle attività scolastiche per comprovate situazioni di rischio sanitario, ogni Sindaco potrà trovarsi di fronte al rischio di impugnative che, se accolte, come nel caso di Paternò, tendono a generare ulteriori incertezze e generale disorientamento nella popolazione. Si vuole ribadire che, di per sé, l’ambiente scolastico non è generatore di contagio e, su tale documentata premessa, la Regione Siciliana ha ritenuto di sollecitare, già da tempo, una più attenta collaborazione fra le competenti istituzioni territoriali, onde evitare comportamenti non coerenti con l’oggettività dei rilievi statistici ed epidemiologici. Ogni provvedimento assunto in sede locale, senza il conforto della autorità sanitaria, rischia, quindi, di risultare carente di motivazione giuridica, oltre a privare gli studenti del fondamentale diritto allo studio”.
“Mi riferisco – dice Lagalla – alle gravi ricadute delle interruzioni didattiche sul processo formativo degli studenti ed, in particolare, sui soggetti socialmente o economicamente più fragili che, attraverso la DAD, spesso divengono oggetto di isolamento ed esclusione dall’erogazione della didattica. Le decisioni assunte dal governo nazionale, circa la prosecuzione delle attività scolastiche in presenza per gli alunni delle scuole elementari e medie, confermate dalla Regione Siciliana, trovano fondamento proprio in tali esigenze e mirano alla tutela del percorso formativo di ogni singolo discente, pur sempre nel rispetto delle più attente norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 che non escludono mirati e motivati provvedimenti locali in presenza di documentato allarme epidemiologico”.
Dagli uffici dell’Assessorato regionale all’istruzione si fa notare che, pur avendone la potestà, il governo regionale non ha adottato, fino ad oggi, impugnative delle ordinanze sindacali presso il TAR per non alimentare, quando prive del parere tecnico-sanitario dell’ASP, sterili contrapposizioni istituzionali in un momento di particolare delicatezza, come quello determinato dall’attuale pandemia.
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