Gli animali in appartamento sono una delle cause più frequenti di malcontento e discussioni tra i condomini.
Ne sanno qualcosa gli amministratori di condomini, spettatori di vere e proprie rappresaglie tra vicini di casa, ancora più appassionate e tormentate da quando è intervenuta la riforma del condominio avvenuta con legge n.220 dell’11 dicembre 2012.
Prima di tale riforma infatti i regolamenti potevano impedire ad un condomino di tenere in appartamento animali domestici; oggi la legge “vieta di vietare” la loro detenzione.
Il legislatore sembra quindi prendere sempre più coscienza della funzione sociale del rapporto uomo-animale, consacrando un diritto alla relazione affettiva con l’animale all’interno delle proprie abitazioni, ma anche inevitabilmente nelle aree comuni dei condomini.
Tale riforma, come prevedibile, ha fornito un importante spunto per dare il via a una lunga serie di contenziosi il cui protagonista inconsapevole è il cane o il gatto.
Una curiosa e innovativa pronuncia in materia è quella resa dal Giudice del Tribunale di Lanciano, che a conclusione di un procedimento civile d’urgenza ha rigettato la domanda dei ricorrenti esasperati dai continui latrati del cane del vicino, consacrando il “diritto esistenziale del cane ad abbaiare”.
Inoltre, per giustificare la sua decisione, il giudice ha fatto riferimento agli articoli 544 bis e successivi del codice penale, all’art. 5 della legge 189 del 2004 e alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, che stabilisce l’obbligo morale dell’uomo di rispettare tutte le creature viventi, configurando pertanto l’abbaiare del cane come un vero e proprio diritto inalienabile.
Ciò però non significa che non si debbano porre dei freni al comportamento degli animali in casa o non si debbano attuare tutte le cautele e tutte le misure volte a garantire la serenità e la tranquillità di tutti coloro che vivono in condominio.
A tal proposito interessante una recente sentenza della Cassazione Penale, la n. 7392/16, che ha stilato una sorta di vademecum tracciando soprattutto i confini tra quella che può essere una semplice responsabilità civile e quella invece penale per il disturbo arrecato agli altri condomini e alla quiete pubblica.
In buona sostanza, il momento in cui si passa dall’illecito civile (per le immissioni rumorose, con conseguente risarcimento del danno) a quello penale (disturbo del riposo e della quiete, con relativa pena) è valutare “quante” persone sono state molestate: una o poche specificamente individuate nel primo caso, molte e indeterminate nel secondo.
Via libera pertanto a cani e gatti che spesso svolgono un ruolo fondamentale nella sfera affettiva di tutti noi, ma ricordando sempre che la nostra libertà (e la loro), finisce dove inizia quella altrui.
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