“Se non fosse cessata la materia del contendere, per l’avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri”. Lo afferma sentenza del Tribunale civile di Catania sul ricorso contro il Decreto immigrazione del governo presentato da 35 profughi salvati dall’Humanity 1, tra i sbarcati nel porto del capoluogo etneo il 6 novembre 2022.
In un passaggio della sentenza, il presidente Marisa Acagnino scrive che “il decreto è illegittimo” perché “consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali” sul soccorso in mare.
Il ricorso
Il ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini e Riccardo Campochiaro, riguardava il decreto interministeriale del 4 novembre del 2022 che prevede l’ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare le operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e precarie condizioni di salute, segnalate dalle competenti autorità nazionali.
La nave della Ong tedesca Sos Humanity, che fu una delle prime a cui fu applicato il decreto, con a bordo 179 naufraghi, ricevette il 5 novembre del 2022 l’indicazione del porto di Catania per eseguire le operazioni autorizzate. L’indomani dalla nave scesero 144 persone, mentre 35, che poi presenteranno ricorso, rimasero a bordo e che furono fatti sbarcare l’8 novembre dopo valutazione psichiatrica.
Aiutare tutti, non solo i vulnerabili
“Fra gli obblighi internazionali, assunti dal nostro Paese, vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago, senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale, applicato nella circostanza, in base alle condizioni di salute. Altro profilo rilevante – osserva la presidente della sezione Immigrazione del Tribunale civile di Catania – è l’incidenza del decreto interministeriale sul diritto dei migranti di presentare domanda di protezione internazionale”. “In presenza di domanda di protezione internazionale – sottolinea il giudice – sorge l’obbligo dello Stato Italiano a registrare tale domanda, consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea della permanenza del migrante nel territorio dello Stato”. “Alla luce delle superiori osservazioni – conclude il Tribunale – deve affermarsi che, laddove non fosse cessata la materia del contendere, per l’avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto , con conseguente condanna dei ministeri resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi ai difensori che ne hanno proposto rituale istanza”.
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