“Estremamente amareggiato per una vicenda che mi vede protagonista mio malgrado, ma anche sereno perché ho agito sempre e solo per gli interessi dell’Amministrazione e mai per interessi o vantaggi personali per come del resto mai ipotizzato dalla Procura”.
Giuseppe Girlando, in una nota, ribadisce quanto aveva già anticipato a BlogSicilia commentando la richiesta di rinvio a giudizio formulata a suo carico dalla Procura di Catania con l’accusa di tentata concussione. Il 3 febbraio l’ex assessore comunale al Bilancio dovrà comparire dinanzi al giudice delle udienze preliminari come imputato, mentre parti lese sono la società Simei e il consigliere di opposizione Manlio Messina.
Nel comunicato diffuso dall’avvocato Girlando, anche alcune puntualizzazioni dei suoi difensori: “La condotta contestata non ha determinato in alcuna maniera danni alla Simei, che non ha definito l’accordo transattivo con il Comune solo per la indisponibilità di Enel Sole a sottoscrivere l’accordo transattivo autorizzato dal Collegio di difesa del Comune di Catania. Inoltre, il consigliere Messina non si occupava di Simei ma di altra questione concernente gli interessi dell’Amministrazione comunale di Catania. L’avvocato Girlando, ovviamente, si rimette con tranquillità alle valutazioni che saranno fatte dai magistrati”.
Stando alla richiesta di rinvio a giudizio, Giuseppe Girlando avrebbe “abusato della sua qualità di pubblico ufficiale nell’ambito della definizione della transazione dell’importo di 3 milioni 989 mila 633 euro tra l’ente pubblico e l’Associazione temporanea d’impresa costituita da Enel Sole srl-Siram spa-Simei spa e Cogei srl”.
All’ex assessore sono stati contestati dalla Procura “atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Chirieleison Salvatore Gianluca, direttore generale della Simei spa, a promettere la propria indebita intercessione nei confronti del consigliere comunale di minoranza Manlio Messina affinché lo stesso non ostacolasse l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera di Giunta “Sostare”, evento non verificatosi per cause esterne alla sua volontà ed in particolare per la resistenza della persona offesa”.