Il Gup Fabio Digiacomo Barbagallo, accogliendo la richiesta della Procura di Catania, ha rinviato a giudizio il primario dell’unità di Emodinamica dell’ospedale Cannizzaro, Alfredo Ruggero Galassi, e due cardiologi dello stesso reparto, Salvatore Adriano Azzarelli e Michele Giacoppo, accusati di avere impiantato nelle arterie di sette pazienti, durante interventi di angioplastica, stent medicali contenenti farmaci antiproliferazione già scaduti di validità.
La prima udienza del processo si terrà il 21 novembre davanti la terza sezione penale del Tribunale. Il primario è imputato per abuso d’ufficio e somministrazione di farmaci guasti, contestazione quest’ultima mossa anche agli altri due medici indagati anche per delitto colposo contro la salute pubblica.
Il Gup ha disposto invece la restituzione degli atti alla Procura per riqualificare il reato contestato a due fornitori che avevano fatto accesso al rito abbreviato, e per i quali il Pm aveva chiesto l’assoluzione.
Sono Alessandro Pilo e Salvatore Costanzo, accusati di avere consegnato, rispettivamente, quattro e tre stent con validità inferiore ai due-terzi del periodo massimo stabilito dal fabbricante. I due erano indagati per frode nelle pubbliche forniture.
Nel procedimento l’ospedale Cannizzaro è presente come parte civile, rappresentato dall’avvocato Tommaso Tamburino, e come responsabile civile, assistito dal penalista Ruggero Razza, per la posizione del primario del reparto, chiamato in giudizio da due pazienti, presenti nel processo come parti lese.
Il Gup Fabio Digiacomo Barbagallo per le posizioni dei fornitori Alessandro Pilo e Salvatore Costanzo ha ritenuto configurato il reato ipotizzato, frode nelle pubbliche forniture, ma “ha ravvisato, invece, la diversità del fatto rispetto a come questo risulta descritto” nel decreto che ne disponeva il giudizio.
Secondo il Gup, infatti, ai due imputati non si può contestare di “non avere rispettato, mettendo a disposizione dell’Azienda Cannizzaro gli stent in conto deposito, una disposizione del capitolato relativa a garantire l’utilizzo effettivo del materiale di consumo”, ma, “certamente riferibile” a loro “deve ritenersi l’obbligo, discendente, comunque dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto”, di “monitorare le scadenze di detti dispositivi al fine di assicurare la continua validità durante il periodo di deposito e preordinato ritiro”.
Quindi, conclude il Gup, “ritenuto il fatto diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio, si ordina la restituzione degli atti al Pubblico ministero”.