Lo scorso ottobre 2020, il Tribunale di Agrigento, dopo ben ventidue anni di giudizio, ha accolto il ricorso proposto nel lontano 1999 dall’Ing. D.F. S., funzionario dell’U.T.C. del Comune di Agrigento, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, riconoscendo allo stesso il diritto a trattenere il compenso aggiuntivo corrispostogli dall’Amministrazione comunale a seguito della nomina ad ingegnere capo dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria del Comune di Agrigento.
Con la suddetta pronuncia, è stata di fatto riconosciuta la legittimità del compenso percepito dal funzionario comunale per l’espletamento dell’incarico svolto, non trovando applicazione al caso di specie il principio di onnicomprensività della retribuzione in ragione della diversità e della estraneità delle mansioni svolte rispetto a quelle ordinarie di ufficio allo stesso attribuite in base alla categoria di inquadramento.
A questo punto, l’ing. D.F. S., decideva di agire nuovamente in giudizio, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, al fine di ottenere l’indennizzo riconosciuto ai sensi della Legge n. 89/2001, cosiddetta “Legge Pinto”, per l’eccessiva ed irragionevole durata del giudizio che lo aveva visto coinvolto e definito, nel caso di specie, dopo ben ventidue anni.
La Corte di Appello di Palermo, in aperta adesione alle difese formulate in giudizio dagli avvocati Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, ha accolto la domanda di equa riparazione presentata ai sensi della citata L. n. 89/2001 dall’ing. D.F. S., riconoscendo allo stesso oltre 11 mila euro di indennizzo.