Una multa per un abuso edilizio che non aveva fatto con tanto di immissione in possesso. Entrambi i provvedimenti, emanati dal Comune di Licata, annullati dal Tar. Il motivo? Il proprietario del bene non aveva realizzato quell’abuso edilizio e non poteva neanche demolirlo perché quell’area l’aveva data in affitto. In pratica non aveva accesso al suo fondo, almeno in quel momento. Nonostante tutto il municipio andò avanti per la sua strada e addirittura emise ordinanza di inottemperanza all’abbattimento dell’immobile. E poi ne entrò in possesso, così come prescrivono le norme in materia. Da qui la decisione del titolare del terreno di presentare ricorso al Tar.
Una vicenda paradossale
I giudici del Tar di Palermo hanno accolto il ricorso di un proprietario terriero e annullato una multa da 20 mila euro e l’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune di Licata. La vicenda paradossale è stata vissuta da un uomo di Licata che aveva segnalato allo stesso Comune abusi edili realizzati nella sua proprietà data in affitto ad una società nel settore della rottamazione dei veicoli. Dopo un sopralluogo della polizia municipale l’amministrazione ordinava la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
Ordine da non poter eseguire
Un ordine che non poteva essere eseguito visto che l’area era affittata e l’ingresso gli era interdetto. Per questo aveva chiesto aiuto al Comune per potere eseguire il ripristino dei luoghi. L’amministrazione invece ha emesso la sanzione amministrativa e l’acquisizione dei beni abusivi circa 430 metri quadrati al patrimonio comunale. Il proprietario, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, si rivolgeva al Tar per chiedere l’annullamento dei provvedimenti. In effetti il proprietario in questa vicenda era vittima e non certo responsabile degli abusi.
Condivise tesi difensive
I giudici amministrativi hanno condiviso le tesi difensive confermando che l’ordine di demolizione non poteva essere eseguito dal proprietario così come la sanzione era illegittima. Grazie alla sentenza il proprietario non dovrà sborsare 20 mila euro. Ma soprattutto, cosa più importante, resterà in possesso dell’area. Il Comune di Licata condannato a pagare le spese processuali.
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