Il Tar di Palermo dichiara Illegittima l’esclusione del Comune di Lucca Sicula, in provincia di Agrigento, dalla procedura di finanziamento indetta dalla Regione per la realizzazione di centri comunali di raccolta dei rifiuti.
La Regione Sicilia aveva indetto il bando pubblico da valersi nel PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta”. Il Comune di Lucca Sicula aveva presentato un progetto con la richiesta di finanziamento di circa 416 mila euro ma venne escluso dalla graduatoria finale poichè il soggetto incaricato a verificare il progetto si trovava in posizione di incompatibilità poiché aveva assunto anche il ruolo di progettista.
Il Comune di Lucca Sicula , difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, ha fatto ricorso al Tar Palermo l’esclusione dell’ente dalla graduatoria e scongiurare la perdita del finanziamento richiesto. Rubino, a sostegno dell’illegittimità dell’esclusione dell’ente dalla procedura di finanziamento, ha posto in essere diversi motivi di ricorso, tra i quali, la violazione del soccorso istruttorio mediante il quale l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione degli atti, non comportando alcuna modifica oggettiva del progetto presentato.
Il Tar Palermo, con ordinanza cautelare, in accoglimento delle tesi del Comune, ha disposto il riesame del provvedimento di esclusione riconoscendo la possibilità di regolarizzazione della documentazione progettuale già presentata. Per effetto della sentenza la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Lucca Sicula dovrà essere riesaminata, consentendo la regolarizzazione della documentazione trasmessa in precedenza, nel termine di 30 giorni.
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