Sei ditte, con sede in Agrigento, avevano impugnato, dinanzi al T.A.R. Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, i provvedimenti con i quali l’Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea aveva inserito le domande di partecipazione dalle medesime presentate – tutte inizialmente ammesse nella graduatoria provvisoria –  nell’elenco delle istanze non ammissibili.

Il Tar Palermo, ritenendo fondate le censure con le quali i difensori Rubino e Marino avevano contestato sia il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati sia l’adozione dei medesimi da parte del dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura in luogo del competente Dirigente generale del medesimo Dipartimento, aveva accolto il ricorso proposto dalle sei ditte agrigentine e, per l’effetto, aveva annullato i provvedimenti impugnati.

La sentenza del TAR: Regione condannata

La suddetta sentenza – impugnata dall’Amministrazione regionale con ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrazione per la Regione Siciliana poi dichiarato improcedibile – aveva altresì disposto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali.

Il 2° ricorso al Tar: Assessorato condannato a pagare

Le sei ditte, a fronte del mancato pagamento, da parte dell’Amministrazione regionale, delle spese di giudizio e del contributo unificato dalle stesse versato, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Carmelinda Gattuso, decidevano a questo punto di rivolgersi nuovamente ai Giudici Amministrativi al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza precedentemente resa dal T.A.R. Palermo, con condanna dell’Assessorato anche al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art.  114 c.p.a., per la successiva inosservanza ed il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Ebbene, il T.A.R. Palermo, accogliendo anche il nuovo ricorso proposto dalle ditte ricorrenti, ha così dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di procedere, entro sessanta giorni, al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto.

Commissariamento

I Giudici del T.A.R. hanno, altresì, accolto la richiesta, formulata dai legali Rubino e Gattuso, di condanna alla penalità di mora nel caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione resistente e nominato il Segretario generale della Regione Siciliana quale commissario ad acta incaricato di provvedere, in via sostitutiva,  al compimento degli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza.

Infine, con la medesima pronuncia, l’Amministrazione regionale è stata condannata a rimborsare alle sei ditte agrigentine anche le spese processuali del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato dalle medesime corrisposto.

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