La commissione tributaria provinciale di Agrigento, sezione seconda, ha annullato gli avvisi di liquidazione emessi dall’agenzia delle entrate di Agrigento nei confronti della Ksm spa e di altre società del gruppo, operanti nel settore della vigilanza privata, che ammontano a oltre un milione e 800 mila euro.
Secondo l’agenzia delle entrate l’iscrizione ipotecaria sarebbe stata soggetta all’imposta del 2% del valore dell’ipoteca.
Le società, assistite dall’avvocato Angelo Cuva e dal commercialista Giulio Andreani, hanno affermato che, in base alla legge 347 del 1990 “non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’articolo 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo. A differenza da quanto sostenuto dall’agenzia delle entrate, in questo caso è evidente che l’ipoteca è volta a tutelare l’interesse del creditore e non del debitore essendo costituita al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni discendenti dalla transazione fiscale”.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto questa eccezione. “La costituzione dell’ipoteca, nel caso in esame, – si legge nella sentenza – è eseguita certamente nell’interesse dello Stato, in quanto è posta a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte in sede di transazione fiscale, stipulata dall’Agenzia delle Entrate al solo fine di realizzare l’interesse statale del recupero dilazionato dei crediti erariali. Né possono sorgere dubbi sul fatto che l’Agenzia delle Entrate debba considerarsi amministrazione dello Stato, essendo la sua originaria istituzione, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al controllo della Corte dei Conti”.
“I giudici di primo grado – osserva l’avvocato Cuva – hanno anche fatto riferimento all’ordinanza della Cassazione n.1899/2020 richiamata dalla difesa che si è espressa in questa direzione in materia di costituzione di ipoteca correlata alla rateazione del debito fiscale. Per tali ragioni la Commissione tributaria ha annullato gli avvisi di liquidazione impugnati”.