Ha dovuto attendere 20 anni per avere una sentenza favorevole per ottenere di nuovo la patente di guida. Il giudice Francesco Paolo Torrasi della quinta sezione civile del tribunale di Palermo ha accolto il ricorso presentato da un uomo di 89 anni di Caltabellotta. Il soggetto, nel 1996, aveva avuto revocato il documento dalla prefettura di Agrigento per mancanza dei requisiti morali. Questo perché era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Dopo aver scontato la misura l’agrigentino chiedeva di nuovo la patente. Ma la prefettura respingeva la richiesta.

Il lungo contenzioso

E’ nato un lungo contenzioso. Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, prima il pensionato si è visto accogliere il ricorso al Tar. I giudici amministrativi dopo tempo dichiaravano il difetto di giurisdizione. Così è stato presentato un nuovo ricorso davanti al giudice ordinario. Adesso, dopo 20 anni, è arrivato il riconoscimento del giudice civile di Palermo e la restituzione della patente di guida. Alla luce della durata del contenzioso, ai sensi della legge Pinto, il pensionato potrà richiedere il risarcimento.

Il caso del docente precario

A proposito di tempi lunghi della giustizia, c’è anche un altro recentissimo caso in Sicilia seppur di tutt’altro tipo rispetto a quello dell’Agrigentino. Dopo ben 18 anni da precario nella scuola si scopre che un docente ha diritto come tutti i colleghi della “Carta della docente”. La sentenza ha riconosciuto al professore il beneficio economico di 500 euro dal 2015 al 2023 per un totale di 4 mila euro. Al contempo è stato condannato il ministero al pagamento delle spese di lite (1.236 euro), oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva.

Il giudice scrive: “Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, ché costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa euro unitaria”.

Articoli correlati