La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento ha accolto il ricorso di un agrigentino che si era visto notificare una cartella di pagamento con la quale era stato chiesto il pagamento del bollo auto riferito all’anno 2015 e relativo ad una vettura di cui il ricorrente era proprietario.
In particolare, l’agrigentino – rappresentato e difeso dall’Avv. Francescochristian Schembri – eccepiva che la pretesa creditoria era da ritenersi infondata ed illegittima, in quanto tardiva doveva ritenersi l’avvenuta notifica della cartella di pagamento, pervenuta al ricorrente dopo il decorso del termine di prescrizione triennale previsto dalla legge.
Ed infatti, la difesa del ricorrente, ha dimostrato che la notifica della cartella di pagamento – avvenuta nel settembre del 2022 – era stato il primo atto attraverso il quale il contribuente era venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Allo stesso contribuente, infatti, non era mai stata comunicata alcuna preventiva richiesta di pagamento o altro atto della riscossione propedeutico all’emissione della cartella di pagamento impugnata.
L’asserito credito portato dalla cartella si riferiva infatti alla tassa automobilistica del 2015 e, pertanto, doveva oramai ritenersi inesigibile per il decorso del termine triennale di prescrizione.
I giudici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso, hanno così annullato l’atto impugnato e condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.