L’Asp di Agrigento non ha garantito l’accesso agli atti ad un concorrente di un concorso per dirigente medico e viene condannata dal Tar a far visionare tutti gli atti richiesti e al pagamento delle spese di giudizio. Così si è orientato il tribunale amministrativo che ha quindi accolto il ricorso di un medico, L.G.M., che aveva citato l’azienda per non aver dato seguito alla sua richiesta di accesso agli atti.
I fatti
Lo scorso gennaio l’Asp di Agrigento aveva pubblicato un avviso interno per il conferimento di un incarico di “dirigente medico referente rischio clinico e della qualità ospedali riuniti Sciacca-Ribera”, al quale aveva partecipato anche L. G.M. in servizio presso il presidio ospedaliero di Sciacca ed in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione interna, in esito alla quale lo stesso medico non risultava destinatario del conferimento dell’incarico. L.G.M., al fine di valutare la correttezza delle operazioni di valutazione espletate, inoltrava apposita istanza di accesso con richiesta di prendere visione degli atti della procedura selettiva, delle domande di partecipazione e dei curriculum dei partecipanti, così da poter tutelare, se se ne fosse ravvisata la necessità, la propria posizione nelle sedi giurisdizionali competenti.
Nessuna risposta
A fronte del mancato riscontro alla richiesta documentale da parte dell’Asp di Agrigento, L.G.M. si determinava a proporre ricorso davanti al Tar di Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Carmelinda Gattuso e Rosario De Marco Capizzi, contestando l’illegittimità del silenzio dell’Asp di Agrigento sulla propria istanza di accesso agli atti. In particolare i legali, nel contestare le difese dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento – costituitasi in giudizio asserendo di aver non ricevuto l’istanza all’indirizzo pec dell’“Ufficio preposto” bensì ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione “non abilitato” – richiamavano a supporto l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’invio di una istanza a un ufficio incompetente non può giustificare in ogni caso il silenzio dell’amministrazione che rimane comunque onerata a trasmettere gli atti all’ufficio competente. Inoltre, sempre i legali Rubino, Gattuso e De Marco Capizzi deducevano che la documentazione successivamente depositata in giudizio dall’Asp integrasse soltanto parte di quella richiesta dal ricorrente con la propria istanza di accesso agli atti.
L’esito del giudizio
Il Tar di Palermo, condividendo le difese formulate dai legali Rubino, Gattuso e De Marco Capizzi e la giurisprudenza richiamata, ha, in parte, dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla parte della documentazione richiesta dal ricorrente e depositata in giudizio dall’Asp; per il resto, in accoglimento del ricorso proposto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente, e il corrispondente obbligo dell’Asp, alla visione e al rilascio della restante documentazione richiesta e non ancora prodotta, entro il termine di 30 giorni. Inoltre l’azienda sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
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