Il Tar di Palermo annulla le prove orali dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. L’aspirante avvocato dovrà essere riesaminata. La dottoressa M.C. – giovane praticante di Porto Empedocle – ha partecipato, presso la Corte di Appello di Palermo, all’Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e avendo superato le prove scritte, è stata ammessa alla prova orale, poi sostenute nel novembre 2020.All’esito della prova orale, la Commissione esaminatrice ha dichiarato la ricorrente non idonea, attribuendo alla stessa un punteggio insufficiente nelle materie oggetto di esame.
Ha impugnato la bocciatura all’orale
Ritenendo illegittimo il giudizio espresso nei propri confronti, la giovane ha impugnato, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, gli atti della Commissione di Esame. Con un ricorso, è stato sostenuto come, nella riunione di determinazione dei criteri di valutazione e di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, fossero presenti solo avvocati ed un magistrato, con conseguente mancanza di una delle tre categorie previste dalla normativa di settore. In particolare, tra i presenti non figurava alcuno dei componenti di provenienza dal mondo accademico, un professore universitario o ricercatore.
Gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno citato recenti precedenti giurisprudenziali secondo i quali la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non consente alle commissioni esaminatrici di operare in composizione diversa da quella prescritta, con conseguente illegittimità degli atti compiuti dall’organo irregolarmente composto.
La decisone del Tar Sicilia
Il TAR Sicilia Palermo Sez. III – Presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, Relatore dott. Roberto Valenti, ha condiviso quanto affermato dai legali ha disposto “che l’Amministrazione, sollecitamente ed entro trenta giorni, proceda in seduta plenaria, con la partecipazione per ogni sottocommissione dei componenti di ogni categoria prevista dalla norma: a) alla rideterminazione dei criteri di valutazione; b) alla predisposizione delle nuove domande da sottoporre alla candidata”. Per effetto della pronuncia del TAR Palermo la giovane praticante sarà sottoposta a “un nuovo esame orale innanzi una sottocommissione diversa da quella presso la quale ha precedentemente sostenuto la prova, previo preavviso non inferiore a 30 giorni”.
Commenta con Facebook