Spett.li Enti in indirizzo ed ognuno per il proprio ruolo

Premesso che dall’ormai lontano 19/04/2023 esiste una Sentenza di un Tribunale dello Stato Italiano a firma del Giudice Dr.ssa Marino, che continua ad essere totalmente disattesa e che condanna l’Istituto a favore dei lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto ad ottenere l’applicazione del CCRL della Regione Siciliana, e che nonostante il passaggio in giudicato di tale sentenza, e i relativi obblighi derivanti dalla stessa, ad oggi l’Ente non ha provveduto alla sua esecuzione, ledendo gravemente i diritti dei lavoratori interessati.

L’omissione nell’applicazione della sentenza costituisce una violazione del principio di legalità e può configurare responsabilità amministrative e contabili, nonché eventuali profili di responsabilità erariale ai sensi del D.Lgs. 174/2016 e del D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.


Per la mancata applicazione della sentenza in questione, si diffida l’Ente a dare immediata esecuzione al provvedimento, e si invitano gli Enti in indirizzo e specificatamente il Presidente della Regione Siciliana, L’Assessore all’Agricoltura, La Corte dei Conti, e l’Ispettorato del Lavoro Nazionale e Regionale, ognuno per le loro competenze, ad attivare le procedure necessarie affinchè si rispetti la Sentenza ed il sacrosanto diritto dei lavoratori interessati ad aver applicato il CCRL siciliano.

Chiaramente la presente vale quale diffida e messa in mora all’applicazione della suddetta sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, si provvederà ad adire le autorità competenti per la sua esecuzione forzata, segnalandone la condotta omissiva alla Corte dei Conti per eventuali profili di danno erariale.

Oltre tale gravissima inadempienza apprendiamo, dai lavoratori nostri iscritti e dal portale web ufficiale dell’Istituto, che in data 19 Marzo 2025 con la Delibera n. 8 l’Istituto Zootecnico approva la nuova pianta organica dell’Ente senza prima dare vita ad un confronto con le OO.SS. presenti all’interno dell’Istituto stesso.


Facciamo presente che la mancata convocazione delle organizzazioni sindacali al tavolo tecnico per la rimodulazione della pianta organica può essere configurata come una violazione delle norme che regolano le relazioni sindacali e la partecipazione dei sindacati alle decisioni aziendali.​

A tale proposito l’Articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) prevede la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro consentendo alle organizzazioni sindacali, rappresentative dei dipendenti dell’Ente, di agire, anche legalmente, contro comportamenti che ostacolano tale attività.

Mentre l’Articolo 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Stabilisce che l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) accerta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali per ammetterle alle trattative dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Trattative queste, che non sono di esclusiva proprietà di alcune Organizzazioni Sindacali a discapito di altre che hanno invece la concreta rappresentatività all’interno dell’ente con i lavoratori propri iscritti.


Facciamo presente agli Enti in indirizzo che la Sentenza del Tribunale di Roma n. 1258/2020 ha ritenuto antisindacale la condotta di un’azienda che aveva omesso di convocare le organizzazioni sindacali a un tavolo tecnico per la rimodulazione della pianta organica.

Inoltre, è importante notare che le organizzazioni sindacali hanno il diritto di accesso agli atti relativi alla pianta organica.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la pianta organica non può essere considerata un atto amministrativo generale non ostensibile, riconoscendo così il diritto di accesso alle organizzazioni sindacali.

In conclusione, la mancata convocazione delle organizzazioni sindacali al tavolo tecnico per la rimodulazione della pianta organica può essere considerata una condotta antisindacale, in violazione delle norme vigenti e degli obblighi di informazione e consultazione previsti nei confronti delle rappresentanze sindacali.


Nel caso poi dell’Istituto Zootecnico della Regione Siciliana, si ha anche l’aggravante che in merito alla distribuzione delle qualifiche e dei ruoli dei suoi dipendenti, nella nuova pianta organica, non si è nemmeno tenuto conto di quanto sancito dalla Sentenza di condanna come evidenziato in premessa, ma non si è nemmeno tenuto conto delle molteplici note inviate dalla scrivente O.S. al Legale Rappresentante dell’Istituto e non si è mai voluto tener conto delle note inviate dai legali dei lavoratori, non ultima la nota inviata dagli Avv.ti Umberto Bellomare e Giuseppe Greco dell’11/03/2025, che evidenziavano in maniera netta l’atteggiamento assolutamente “assente” dell’Ente non adottando tutti quei provvedimenti necessari per garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori interessati.

In attesa di un riscontro urgente, si porgono distinti saluti.

Il Segr. Reg. Sinalp Sicilia

Dr. Andrea Monteleone

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