In tema di superbonus di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ci sono stati diversi interventi che non solo hanno modificato le regole in corso, ma che influiranno sui comportamenti presenti e futuri dei contribuenti che hanno aderito all’agevolazione.
Una fra tutte è l’introduzione della plusvalenza sulla cessione degli immobili su cui sono stati realizzati interventi edilizi agevolati con contributi statali. In particolare, l’art. 1, comma 64, lettere a) e b) della L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato sia l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introducendo, tra l’altro, la lettera b-bis), sia l’articolo 68 del TUIR.
In base a queste modifiche, chi ha fruito del superbonus deve fare molta attenzione prima di cedere l’immobile poiché il ricavato può essere in parte oggetto di tassazione.
In pratica, per questi soggetti il limite ordinario dei cinque anni previsto dal comma 1, lettera b) dell’art. 67 del TUIR, si estende a dieci anni. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Di conseguenza, ad esclusione degli immobili esenti, se si vuole vendere un appartamento su cui sono stati realizzati degli interventi ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020, devono trascorrere dieci anni dalla data di fine lavori indicata nella comunicazione fatta al Comune per non cadere nell’imposizione fiscale.
Francesco Agati
Luogo: Studio Immobiliare Dott. Francesco Agati , Berchet, 3, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA
Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.
Commenta con Facebook