I giudici del Cga hanno ribaltato la sentenza del Tar in merito allo scioglimento del Consiglio comunale di Solarino a seguito delle dimissioni di sei consiglieri su 12 avvenute nel gennaio scorso. Il presidente della Regione, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, firmò il provvedimento che dispose la decadenza del Consiglio comunale di Solarino e la nomina di un commissario.

Una decisione contestata dagli altri 6 consiglieri comunali che presentarono ricorso al Tar, rigettato dai giudici amministrativi di primo grado salvo poi fare appello al Cga che, alla fine, ha dato ragioni ai ricorrenti, cioè i consiglieri più lontani al sindaco Peppe Germano, il quale svelò di aver suggerito le dimissioni dei suoi fedelissimi con l’obiettivo di governare da solo, senza l’ostruzionismo dell’opposizione, legata al deputato regionale del Mpa, Peppe Carta.

Le motivazioni nel provvedimento di Schifani

Nel decreto del presidente della Regione è indicato, che “le dimissioni hanno determinato la riduzione della composizione del Consiglio comunale in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo
per la funzionalità dell’Organo, con la conseguenza di doverne dichiarare la decadenza”.

Il Tar

La sentenza del Tar faceva leva sulla una norma regionale del 1997 in base alla quale “le dimissioni della metà dei Consiglieri comunali comportano, in ogni caso, la decadenza del consiglio comunale per mancanza del quorum strutturale prescritto dalla normativa (locale e regionale) per l’adunanza di prima seduta, con conseguente impossibilità di surroga del Consigliere e, più in generale, di funzionamento dell’organo”.

Le ragioni del Cga

I giudici del Cga hanno, però, rispolverato una legge, l’articolo 37 comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, in base al quale il sindaco, “è componente del consiglio comunale, organo composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri determinato in base alla popolazione residente nel Comune; anche in questo caso, il sindaco concorre
alla formazione del quorum strutturale del consiglio ed ha diritto di voto, ma non è da considerare, in sede elettorale e per il resto, alla stregua degli altri consiglieri comunali”.

“Decreto annullato”

E così, alla luce di queste valutazioni, per i giudici “l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato il decreto del Presidente della Regione Siciliana”. Inoltre, “condanna la Regione Siciliana e il Comune di Solarino, in solido tra loro, a pagare in favore degli appellanti le spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 4.000,00”.