PALERMO (ITALPRESS) – Il Tar Palermo ha respinto la domanda cautelare di sospensione del Calendario Venatorio 2024/2025 della Regione Siciliana proposta dal Legambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste.
Con Decreto assessoriale del 17 luglio scorso, l’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio in merito alla stagione 2024-2025 e, con apposito calendario ha autorizzato l’apertura anticipata della stagione venatoria, cosiddetta “preapertura”, nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre per alcune specie selvatiche di uccelli e, l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anzichè dall’1 ottobre, per le altre specie animali cacciabili.
Lamentando un asserito stato di crisi e di emergenza ambientale, ecologica e climatica della Regione Siciliana, le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia hanno impugnato il Decreto davanti al Tar Palermo, chiedendone, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento, nonchè l’adozione di provvedimenti cautelari urgenti.
Avverso tale azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, con il patrocinio dell’avvocato Alfio Barbagallo, la Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale Sicilia e la Regione Sicilia-Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito “l’infondatezza” delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti, nonchè “la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare”.
In particolare, gli avvocati Rubino e Valenza, con l’atto di intervento, hanno eccepito come, “contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’articolo 18 comma 1 Legge 157/1992, recepito dalla Legge regionale numero 33/97, ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico”. Inoltre, i legali hanno rilevato “l’infondatezza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare”.
Con decreto del 10 settembre scorso, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente della terza sezione del Tar Palermo ha respinto la richiesta di adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti avanzata dalle Associazioni ricorrenti, ed ha fissato l’udienza in Camera di Consiglio per la data 25 settembre. Durante la fase cautelare collegiale in particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno ribadito “l’infondatezza della pretesa cautelare richiesta dalle associazioni ambientaliste”, ed hanno rilevato come, “all’opposto di quanto asserito dalle associazioni, il parere Ispra reso in ordine al calendario venatorio avrebbe dovuto considerarsi un atto obbligatorio ma non vincolante per il potere di indirizzo esercitato dalla Regione, ed inoltre, le previsioni dettate nel calendario venatorio 2024/2025 con cui è stata anticipata l’apertura della caccia per alcune specie selvatiche, avrebbero dovuto considerarsi ad ogni modo in linea con il quadro normativo europeo dettato dalla direttiva 147/2009/CE”.
Con l’odierna ordinanza, condividendo le tesi difensive, il Tar Palermo ha respinto la domanda cautelare avanzata dalle associazioni ambientaliste ed ha osservato come le previsioni del calendario venatorio delineate dall’Assessorato regionale, seppur in alcuni casi si discostano dal parere Ispra, devono considerarsi ragionevoli e in linea con il quadro normativo di riferimento, ed ha altresì fissato l’udienza di trattazione di merito del ricorso per la data del 4 dicembre prossimo.
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(ITALPRESS).