Con sentenza pubblicata lo scorso 3 luglio, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato da R.S., originaria di San Giuseppe Jato (PA), contro la Commissione RIPAM e il Ministero della Giustizia, annullando la clausola del bando di concorso che impediva ai candidati di ottenere il differimento della prova orale per comprovati motivi di salute.

Dettagli del concorso e della situazione della candidata

La donna aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla Commissione RIPAM nel gennaio 2023 per l’assunzione di 413 funzionari della professionalità del servizio sociale presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Ammessa alla prova orale, la candidata era stata però colpita da un grave malore che l’avrebbe costretta a saltare la data stabilita per il colloquio. Nonostante l’istanza per ottenere lo slittamento della prova, presentata dalla dott.ssa tramite i suoi legali, gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, la Commissione aveva rigettato la richiesta richiamando una specifica disposizione del bando, secondo cui la mancata presenza alla prova orale nel giorno e nell’ora stabiliti avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.

Motivazioni del ricorso al TAR

I legali hanno quindi presentato ricorso al TAR Lazio, evidenziando come la causa dell’assenza fosse da considerarsi un impedimento per forza maggiore, non prevedibile né evitabile dalla candidata. Inoltre, a differenza della prova scritta, il cui svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati è necessario per garantire la par condicio, la prova orale viene effettuata singolarmente, senza alcuna contestualità. Il suo differimento non avrebbe dunque comportato alcun vantaggio per la ricorrente.

Accoglimento dell’istanza cautelare

Il Presidente del TAR, con decreto del 28 maggio, aveva accolto l’istanza cautelare presentata dagli avvocati Rubino e Valenza, ammettendo la candidata a sostenere la prova orale con riserva. Il collegio del Tribunale Amministrativo ha poi pienamente condiviso le argomentazioni dei legali della candidata, annullando la clausola del bando e condannando le amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali.

Motivazioni della sentenza del TAR

Nella sentenza, il TAR Lazio ha affermato che, riguardo alla prova orale, non sussistono le stesse esigenze di simultaneità che caratterizzano quella scritta. Pertanto, impedire la possibilità di ottenere il differimento della prova orale per comprovati motivi di salute si pone in contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e di buon andamento dell’azione amministrativa. La decisione del TAR consente dunque alla candidata di vedersi confermata l’ammissione alla prova orale ed elimina ogni riserva dalla sua posizione in graduatoria.