I giudici della prima sezione del Tar presieduti da Salvatore Veneziano hanno confermato la legittimità dell’assegnazione dell’appalto milionario della fornitura quinquennale dei sistemi diagnostici per la patologia clinica e anatomia patologica dell’Asp di Trapani e i lavori di realizzazione dei locali e arredamento del laboratorio di analisi dell’ospedale Sant’Abate di Trapani.

È stato respinto il ricorso presentato dalla Euroimmun Italia srl e legittimato l’operato dell’Asp, assistita dall’avvocato Franca Gennuso confermando l’assegnazione dell’appalto alla Eurospital Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Laura Castiglione e Francesca Sciuto. Una lunga battaglia legale sui kit offerti per le analisi dalle società dopo che a dicembre del 2021 l’Asp aveva indetto la gara.

                    Franca Gennuso, avvocato che difende Asp Trapani

La sentenza

“La non perfetta coincidenza tra la scheda tecnica e le richieste della stazione appaltante – si legge nella sentenza – non può legittimamente danneggiare i partecipanti ad una gara quando nella sostanza il prodotto offerto dagli stessi abbia le caratteristiche richieste, pena l’aperto contrasto col principio di libera concorrenza. In questo caso la Eurospital uscita vincitrice dal seggio di gara ha offerto dei kit per la ricerca delle IGM contenenti già il reagente assorbente del fattore reumatoide incluso nel tampone di diluizione così come confermato dalla dichiarazione contenuta nella relazione tecnica. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Euroimmun, la stazione appaltante, in relazione ai kit, non ha mai utilizzato la locuzione pronti all’uso”.

Veniva contestato alla ditta vincitrice di avere fornito kit non prodotti da un’unica azienda. Anche in questo caso per i giudici respingono le tesi della società che ha presentato ricorso.

“Non è richiesto che i kit offerti siano prodotti da un’unica azienda produttrice. Ammettere solo offerte di kit provenienti dallo stesso fornitore oltre a porsi in contrasto con il principio di massima partecipazione non tiene conto del fatto che la prescrizione secondo la quale i kit offerti fossero prodotti da una sola ditta, bensì che ciascun kit offerto fosse prodotto da un’unica ditta”.