ROMA (ITALPRESS) – Con le tre sentenze depositate oggi e relative ai giudizi oggetto delle decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha riaffermato i consolidati principi della sua giurisprudenza sulla illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative stabilite dal legislatore (da ultimo con il Dl 198 del 2022, convertito in legge n.14 del 2023) e in quanto contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti non solo dalla cosiddetta Direttiva Bolkestein, ma anche dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali marittime si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in presenza di un interesse transfrontaliero certo e dal diritto nazionale anche in assenza di tale interesse. Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito la necessità, per i Comuni, di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023.
In relazione all’avvio della stagione balneare, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto dell’espressa disposizione di legge che consente, in caso di difficoltà nel completamento della gara, la sola proroga cosiddeta tecnica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni già scadute per i Comuni che abbiano deliberato di avviare o abbiano già avviato le gare per assegnare le concessioni.
(ITALPRESS).
– Foto: Agenzia Fotogramma –
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali marittime si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in presenza di un interesse transfrontaliero certo e dal diritto nazionale anche in assenza di tale interesse. Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito la necessità, per i Comuni, di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023.
In relazione all’avvio della stagione balneare, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto dell’espressa disposizione di legge che consente, in caso di difficoltà nel completamento della gara, la sola proroga cosiddeta tecnica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni già scadute per i Comuni che abbiano deliberato di avviare o abbiano già avviato le gare per assegnare le concessioni.
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